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ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE SCI IN PISTA E FUORIPISTA.

15/12/2008

Su tutte le aree sciabili del Comune di Livigno si prescrive quanto segue:
Segue Ordinanza n.  179 del 12 dicembre 2008
1. Tutti gli sciatori, qualunque sia la disciplina praticata (sci, carving, snowboard, telemark, ecc….), devono attenersi al “Decalogo comportamentale dello sciatore”, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2.  Dalla  data  odierna,  fino  alla  revoca  della  presente,  all’interno  delle  aree  sciabili  del  Comune  di  Livigno SO),  servite da impianti di risalita, è vietato lo sci fuori pista in ogni sua specialità, ad esclusione delle guide alpine  italiane  e  straniere abilitate  (art.  4  della  Legge  2/1/1989,  n  6  ”Ordinamento  della  professione  della guida alpina” e  degli art. 20-26 ”Regolamento regionale 6/12/2004 n. 10” ) e delle persone accompagnate alle stesse, sotto la responsabilitò delle medesime guide alpine;

3. Tutti gli impianti di risalita devono essere dotati della segnaletica, conforme a quella prevista dal Decreto del  Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.12.2005, nonchè di cartelli, di adeguate dimensioni, scritti con caratteri ben visibili e facilmente comprensibili in lingua italiana – tedesca – inglese e francese, che riportino  il  decalogo  sopra-citato,  il  divieto  di  che  trattasi,  nonchè le  sanzioni  che  verranno  applicate.  Tali cartelli  devono essere  posizionati  sia  alla  partenza (nelle immediate vicinanze degli apparecchi di controllo delle tessere skipass) sia nella zona d’arrivo o di sganciamento di ogni impianto, nella posizione più visibile agli utenti;

4.  Ai  trasgressori  della  presente  ordinanza  sarà comminata  una  sanzione  da  €  50,00  a  €  500,00,  con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 100,00, entro 60 giorni dalla data di  contestazione  immediata.


Regole  di  carattere  comportamentale,  previste  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.  363,  che  dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale.

1. Rispetto per gli altri.
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.
2. Padronanza della velocità e del comportamento.

Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonchè alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

3. Scelta della direzione.

Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. Sorpasso.

Il sorpasso pu… essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

5. Immissione ed incrocio.

Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo  per sè o  per  gli  altri;  negli  incroci  deve  dare  la  precedenza  a  chi  proviene da destra o secondo indicazioni.

6. Sosta. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile. 

7. Salita.
In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

8. Rispetto della segnaletica.
Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 14 anni.

9. Soccorso.
Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
10. Identificazione.
Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

 
179-08 Ordinanza sci fuori pista
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